L’onorevole Eugenio Sangregorio (Usei) domani 27 febbraio 2020 interverrà in Parlamento sul decreto-legge n. 161 del 2019 riguardante le “Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni”, e pertanto prevede disposizioni relative al divieto di pubblicazione degli atti processuali.
“Onorevoli colleghi, Presidente, Intervengo quest’oggi per sottolineare l’importanza di salvaguardare il rispetto della privacy relativo alle intercettazioni aventi ad oggetto fatti estranei all’indagine e quindi privi di rilevanza penale; fatti che inevitabilmente e con gravissime ricadute personali possono ledere la persona coinvolta.
Il rapporto intercorrente tra la pratica delle captazioni audio-visive di conversazioni e il rispetto della riservatezza e dell’intimità delle persone in esse coinvolte devono trovare un equo bilanciamento tra gli interessi in gioco.
A tutti è ben nota la legge 675 del 1996, definita appunto “legge sulla privacy”; dove vi è massima garanzia del trattamento dei dati personali, attraverso il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
E così l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo il quale “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”; prevedendo il risarcimento dei danni nel caso in cui l’immagine di una persona sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui queste attività siano consentite dalla legge.
E poi l’art. 2 della Costituzione che tutela l’individuo come singolo e nelle formazioni sociali.
A confliggere con quanto su riportato, c’è il diritto di cronaca, anche questo costituzionalmente garantito, come anche esigenze di sicurezza e di giustizia.
Attività che rendono vulnerabile la persona sono: la raccolta di banche dati personali mediante tecnologie informatiche, intercettazioni telefoniche e ambientali, notizie e immagini trasmesse in internet e il loro uso.
La privacy, ad oggi, si presenta come una nozione fortemente dinamica, in stretta relazione con i mutamenti determinati dalle tecnologie dell’informazione.
Nel 1947 venne formulato l’art. 15 della Costituzione, che riservava un trattamento particolare alla tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni, ponendo un limite alle competenze della polizia e conferendo potere di azione solo all’autorità giudiziaria.
A partire dal 1978, però, con la diffusione del fenomeno del terrorismo, definiti gli “anni di piombo”, si assistette, ad un sostanziale deficit di garantismo da parte delle istituzioni. Con la legge n. 191/1978, si introdussero una serie di riforme assolutamente efficaci per le esigenze investigative degli inquirenti, che tuttavia erano lesive delle libertà personali dell’individuo.
Superato quel periodo storico, oggi più che mai la Costituzione italiana, nel proclamare come inviolabili la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione, prevede esplicitamente che la loro limitazione possa avvenire solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie previste dalla legge [art 15 Cost.].
Il controllo del magistrato deve mirare non soltanto a prevenire il compimento di eventuali abusi da parte della polizia, ma anche a ridurre il rischio di lesione del diritto alla riservatezza dei soggetti estranei ai fatti soggetti a indagine.
Un aspetto problematico della disciplina delle intercettazioni riguarda la tutela di soggetti terzi, non coinvolti nel procedimento, le cui dichiarazioni, tuttavia, finiscono inevitabilmente nel materiale intercettato.
Ma in Italia, si è diffuso l’uso di pubblicare tutto il materiale giudiziario che non sia coperto da segreto investigativo, divulgando anche particolari che non hanno nulla a che vedere con l’inchiesta giudiziaria che pertanto possono ledere l’interesse della persona.
Spesso, invece che il diritto all’informazione, viene privilegiato l’interesse al gossip o alla pruderie più bieca legata alle miserie altrui.
In caso di diffusione di intercettazioni illegalmente formate o acquisite, la tutela delle persone coinvolte è massima. Esse possono richiedere, per le pubblicazioni già avvenute, la riparazione pecuniaria ed il risarcimento del danno, mentre, a titolo di tutela preventiva, possono ottenere l’inibizione di ogni ulteriore e illecita diffusione: MA SAPPIAMO BENISSIMO CHE OGNI FORMA DI RISARCIMENTO DEL DANNO RISULTA ESSERE MISERA RISPETTO AL DANNO STESSO SUBITO.
Ribadisco, pertanto, con questo mio intervento, l’assoluta inviolabilità della persona umana, che non può in nessun modo subire un pregiudizio del genere.
Uno Stato che si definisce e professa democratico ha il fondamentale compito di trovare il giusto equilibrio, evitando di utilizzare gli strumenti tecnologici, come pretesto per sorvegliare gli individui. Concludo: oggi piu che mai avvertiamo la necessità di ribadire con forza e fermezza l’importanza del diritto alla riservatezza come diritto soggettivo assoluto e irrinunciabile di ogni uomo e di ogni donna”.