Le modalità di esercizio del diritto di voto per le elezioni del Parlamento italiano sono stabilite dalla legge 27 dicembre 2001
Le modalità di esercizio del diritto di voto per le elezioni del Parlamento italiano sono stabilite dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459 (meglio conosciuta come legge Tremaglia), dal nome del parlamentare m Mirko Tremaglia che si batté a lungo per il voto degli italiani all'estero) e dal relativo regolamento applicativo approvato con decreto del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi il 2 aprile 2003.
La prima votazione per corrispondenza avvenne in occasione dei Referendum del 2003.
Questa opportunità si concretizzò a partire dalle elezioni politiche del 2006 quando entrò in vigore l'istituzione della circoscrizione Estero. All'appuntamento elettorale parteciparono circa un milione di italiani residenti in altri Paesi del mondo: a loro erano stati riservati 12 seggi alla Camera e 6 seggi al Senato. Precedentemente alla modifica costituzionale introdotta da Tremaglia, votava un numero molto inferiore di italiani residenti all'estero, ed i loro voti erano conteggiati con quelli dei residenti.
La legge Tremaglia si applica solo alle elezioni parlamentari e ai referendum nazionali; non si applica, invece, alle elezioni del parlamento europeo, alle elezioni regionali e amministrative, né ai referendum regionali e comunali.
Una delle principali innovazioni introdotte dalla legge Tremaglia è la procedura di voto nei paesi di residenza. Prima, infatti, i cittadini residenti all'estero potevano esercitare il diritto di voto nei collegi elettorali dei comuni in cui risultavano iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)), ma solo recandosi in questi comuni. La legge Tremaglia ha mantenuto questa possibilità come opzione per il cittadino che intenda avvalersene, ma ha istituito per tutti gli altri una procedura di voto per corrispondenza tramite i consolati nei paesi di residenza. La partecipazione al voto da parte degli italiani residenti all'estero è quindi considerevolmente aumentata.
Secondo le più prudenti stime sul numero di italiani residenti all'estero, il rapporto numerico tra elettori residenti all'estero e seggi parlamentari della circoscrizione estero evidenzia che tali elettori sarebbero sottorappresentati rispetto a quelli residenti in Italia. Tuttavia, il tasso di astensione degli elettori residenti all'estero, fino ad oggi sempre notevolmente superiore a quello dei residenti in Italia, rende molto probabile che il numero di voti necessari per
essere eletti nella circoscrizione estero risulti inferiore a quello solitamente necessario in Italia.
Ripartizioni della circoscrizione Estero
Il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero è stato stabilito dalla legge Tremaglia in dodici deputati e sei senatori, detratti dal numero complessivo di membri della Camera e Senato. La circoscrizione è suddivisa in quattro ripartizioni elettorali. I dodici seggi sono attribuiti alle ripartizioni in base alla popolazione italiana residente e, nell'ambito di ciascuna ripartizione, assegnati alle liste tramite il sistema proporzionale col metodo dei più alti resti.
Secondo Dodici seggi per la Camera dei Deputati e sei per il Senato della Repubblica, detratti dal numero complessivo di quelli costituzionalmente assegnati ai due rami del Parlamento: sono i posti riservati ai rappresentanti eletti dai cittadini italiani residenti all’estero
I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle specifiche liste elettorali, votano per corrispondenza. Con questo obiettivo è istituita una circoscrizione Estero, prevista dall’articolo 48 della Costituzione, per l’elezione delle Camere.
Il voto per corrispondenza degli italiani all’estero è previsto anche per i referendum abrogativi e confermativi, disciplinati rispettivamente dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Nella circoscrizione Estero istituita per l’elezione delle Camere sono eletti diciotto parlamentari, dodici deputati e sei senatori. I seggi, detratti dal numero complessivo di 630 per la Camera e di 315 per il Senato costituzionalmente assegnati – come espressamente stabilito dagli articoli 56 e 57 della Costituzione – sono riservati ai rappresentanti eletti dagli italiani all’estero con le modalità previste dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459.
Quella del voto per corrispondenza è la modalità ordinaria di voto. In alternativa il cittadino italiano residente all’estero può optare, entro il termine fissato dalla legge, per votare in Italia, presso le sezioni elettorali del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, per i candidati che si presentano nelle circoscrizioni e regioni del territorio nazionale. L’opzione si esercita con una comunicazione scritta indirizzata al Consolato di residenza entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.
La Circoscrizione estero è suddivisa in quattro ripartizioni: Europa, compresi i territori asiatici della federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide.
Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con i quali il Governo italiano non ha potuto concludere accordi per garantire che il diritto di voto si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, oppure in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l’esercizio del diritto di voto secondo tali condizioni.
Dove si verifichino queste situazioni che non consentono l’esercizio del voto per corrispondenza, vengono adottate le misure organizzative per dare la possibilità ai cittadini italiani residenti in tali Stati di votare in Italia. A tali elettori viene inviata, da parte dei comuni nelle cui liste sono iscritti, una cartolina con l’avviso relativo alla data e agli orari per l’esercizio del voto in Italia.